La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per parte è l'atto col quale le parti scelgono in modo consensuale di volersi separare o divorziare o modificare alcune condizioni. L'accordo viene redatto e sottoscritto da entrambi i coniugi e dai loro legali. L'atto formato conterrà gli accordi stabiliti tra i coniugi. La negoziazione assistita può prevedere accordi aventi anche carattere patrimoniale.
La convenzione di negoziazione assistita può essere avviata anche in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o affetti da handicap grave o economicamente non autosuficienti. In caso ricorrano queste condizioni, l'accordo viene inviato al Procuratore per il rilascio dell'autorizzazione necessaria per la successiva trascrizione al Comune ove il matrimonio è stato iscritto o trascritto. Nel caso invece non vi siano figli minori o maggiorenni nelle condizioni sopra specificate, l'accordo viene inoltrato al Procuratore della Repubblica, per il rilascio del nulla osta per gli adempimenti successivi.
L'accordo dovrà essere inviato all'ufficiale dello stato civile, dall'avvocato di ciascuna delle parti, entro 10 giorni dal rilascio dell'autorizzazione/nulla osta da parte del tribunale.
Quali sono i vincoli per l’accesso al servizio?
Per poter accedere alle procedure in materia di separazione o divorzio o modifiche delle condizioni di separazione o divorzio tra coniugi tramite la procedura di negoziazione assistita dagli avvocati o innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile occorre che le parti consensualmente decidano di volersi separare, divorziare o modificare alcune condizioni,, in accordo tra di essi. Occorre aver contratto matrimonio valido in caso di richiesta di separazione personale, e che siano trascorsi sei mesi dalla separazione consensuale o un anno dalla separazione giudiziale in caso di richiesta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
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Celebrazione del matrimonio in forma civile
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Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
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Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero
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Residenza di uno dei coniugi
Per poter procedere con la negoziazione assistita da un avvocato per parte occorre:
1) aver contratto matrimonio valido
2) l'accordo tra i coniugi circa la volontà di separarsi o divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio;
3) che siano decorsi sei mesi dalla separazione consensuale o un anno dalla separazione giudiziale in caso si intenda sciogliere o cessare gli effetti civili del matrimonio