La Carta d'Identità costituisce sia un documento di identificazione per finalità di polizia che, limitatamente ai cittadini italiani e solo nei casi previsti, documento valido per l'espatrio nei paesi dell'Unione Europea e negli altri paesi aderenti ad accordi/convenzioni per la libera circolazione. Il Ministero degli affari esteri ha comunicato che a partire dal 26 giugno 2012, i minori che viaggiano devono avere ciascuno il proprio documento di viaggio individuale.
E' richiesta l'esibizione diretta della Carta di Identità:
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per l'identificazione della persona ad ogni richiesta degli organi di polizia, nei procedimenti della pubblica amministrazione ed in altre attività per lo più a carattere negoziale (operazioni bancarie/finanziarie, atti pubblici, stipula di contratti ecc.)
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come documento valido per l'espatrio di cittadini italiani nei paesi che acconsentono.
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per comprovare i dati in essa contenuti ovvero cognome, nome, luogo e data di nascita e lo stato civile e la residenza, qualora non variati.
E' richiesta l'acquisizione di fotocopia NON autentica della carta d’identità:
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per la registrazione dei dati acquisiti dalle pubbliche amministrazioni e/o gestori/esercenti pubblici servizi, mediante l'esibizione del documento;
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per le autocertificazioni/istanze da prodursi alla pubblica amministrazione ed ai privati che vi acconsentono.
Validità della carta d'identità per l'espatrio
Maggiorenni
Per i maggiorenni se si desidera che il documento sia valido per l'espatrio, occorre compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su modello fornito allo sportello, in cui si dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3 lettera b), d), e), g), della legge 21 novembre 1967, n.1185 e s.m.i..
In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l'autorità che provvede al rilascio deve apporre sulla carta d'identità l'annotazione: «documento non valido ai fini dell'espatrio».
Minori (da 0 a 17 anni)
Nel caso in cui per il minore si richieda la Carta di Identità non valida per l’espatrio, ferme restando le indicazioni in precedenza riportate, basta che uno dei genitori ne faccia richiesta.
Per i minori (da 0 ai 17 anni) se si desidera che il documento sia valido per l'espatrio, è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio sopra citata. In tali ipotesi, il Comune dovrà acquisire il suddetto assenso, che potrà anche essere trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000.
La carta d'identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto 12 anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.
Per ottenere il documento, pertanto, i minori dovranno presentarsi accompagnati da entrambi i genitori, con tre foto tessera a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto; se un genitore non può essere presente, dovrà far pervenire dichiarazione di assenso all’espatrio firmata e fotocopia del suo documento d’identità.
La legge prevede inoltre che “Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione di accompagno rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all’estero, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati”.
La qualità di genitore di minore con cittadinanza comunitaria o straniera deve essere correttamente registrata in anagrafe a seguito di acquisizione dei documenti non italiani debitamente tradotti e legalizzati (o apostillati).
Stati che riconoscono la validita' della carta d'identita' ai fini dell'ingresso nei rispettivi territori
Il Ministero dell'Interno ha reso noto attraverso la circolare n.20 del 21/08/2009 che l'autorità straniera Egiziana ha formalmente notificato di non riconoscere il documento cartaceo di proroga della validità della carta d’identità elettronica. Viene segnalato, inoltre, che situazioni di disagio si sono verificate anche in: Turchia, Tunisia, Croazia, Romania, Svizzera, Macedonia, Bulgaria. Il sito "Viaggiare Sicuri" del Ministero degli Affari Esteri, inoltre fa presente che in Bulgaria, Egitto, Guadalupa, Macedonia, Martinica, Romania, Svizzera, Tunisia, Turchia, Croazia e Bosnia Erzegovina si sono verificati:
Per questo, ai sensi della circolare n. 23 del 28/07/2010, è possibile sostituire la carta d'identità (prorogata con il timbro apposto sul documento cartaceo) con una di nuova emissione, previo pagamento dei corrispettivi e ritiro dei precedenti documenti di identità in possesso dell'interessato.
Si precisa che generalmente la carta d’identità e il lasciapassare consentono di viaggiare nei Paesi dell’Unione Europea e il passaporto anche nei Paesi non UE, ma prima di partire si consiglia sempre di verificare sul sito www.viaggiaresicuri.it , gestito dal Ministero degli Affari esteri in collaborazione con l’ACI, quali documenti sono richiesti dal Paese in cui ci vogliamo recare, anche se fa parte dell’Unione europea.
In particolare la normativa sui viaggi all’estero dei minori varia in funzione delle disposizioni nazionali. Si consiglia di assumere informazioni aggiornate presso le Ambasciate o i Consolati accreditati in Italia oppure sul sito della Polizia di stato.
Richiesta di nuova carta d'identità in caso di smarrimento o furto
Il cittadino, oltre alla presentazione dei documenti già indicati al punto 1) della sezione dedicata alla “richiesta di rilascio” deve presentarsi personalmente allo Sportello Anagrafe con la denuncia, in originale, rilasciata dall'autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) o dai Carabinieri procurandosi possibilmente presso l’Ufficio Anagrafe che l’ha rilasciata il numero della carta d’identità smarrita o rubata.
Richiesta di nuova carta d'identità in caso di deterioramento
Il cittadino, oltre alla presentazione dei documenti già indicati al punto 1) della sezione dedicata alla “richiesta di rilascio” deve produrre allo sportello il documento
Documenti equipollenti alla carta d'identità
In tutti i casi in cui dalle PP.AA. e dai gestori di pubblici servizi viene richiesto un documento d'identità, esso può essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente.
Il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 individua come documento di riconoscimento ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una Pubblica Amministrazione italiani e di altri Stati, che consente l’identificazione personale del titolare.
Sono equipollenti alla carta di identità, ai sensi dell’art. 35, comma 2 del D.P.R. 445/2000, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
Esibizione di documento
E’ importante segnalare che ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. n.445/2000 in materia di esibizione di documenti alle PP.AA. e agli esercenti un pubblico servizio al posto dei certificati i dati relativi al cognome, al nome, alla residenza, alla cittadinanza e allo stato civile, contenuti in documenti di identità e di riconoscimento, possono essereattestati con l’esibizione degli stessi documenti. L’art.45, comma 3, inoltre, prevede che nel caso in cui il documento sia scaduto esso possa essere ugualmente esibito, con una dichiarazione dell’interessato in calce alla fotocopia del documento che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.