Si tratta del corrispettivo per l'occupazione, di qualsiasi natura, effettuata, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province e nelle strade private sulle quali risulti, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:
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Permanenti: le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comuque durata non inferiore ad un anno, comporti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
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Temporanee: quelle di durata inferiore ad un anno.