Funzioni
Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune ed è il rappresentante dell’Ente. Il Sindaco, avvenuta la sua proclamazione, procede alla nomina della Giunta e convoca il Consiglio. All’inizio della prima seduta del Consiglio, il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Dopo il giuramento egli comunica al Consiglio la composizione della Giunta Comunale che ha nominato e che collaborerà con lui per realizzare il programma di amministrazione che sarà presentato entro il termine stabilito dallo statuto.
Il Sindaco può revocare uno o più assessori e sostituirli, dandone motivata comunicazione al Consiglio, così come, dopo aver preso atto delle dimissioni presentate da uno o più assessori, provvede alla sostituzione dandone motivazione al Consiglio.
Il Sindaco, in quanto capo dell'Amministrazione dell'ente, ha la competenza sulla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e quella di attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna.
In caso di emergenza che riguardi i territori di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti sopra indicati, coordina e organizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
Elezione
Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini residenti, con un sistema elettorale maggioritario, che varia a seconda della popolazione del Comune. Sopra i 15.000 abitanti, qualora nel primo turno di elezione nessuno dei candidati raggiunga il 50% più uno, si procede ad un turno di ballottaggio tra i candidati più votati. Nei Comuni con meno di 15.000 abitanti, risulta eletto chi raggiunge la maggioranza relativa dei consensi.