L'iscrizione all’albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di giudici popolari presso la Corte d’assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.
L’iscrizione avviene d’ufficio o a domanda degli interessati.
Gli elettori interessati devono presentare richiesta al Sindaco del Comune in cui risiede.
Gli albi definitivi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento biennale. Coloro che sono iscritti negli albi definitivi non devono presentare una nuova domanda.
Al fine di consentire ai cittadini maggiorenni il controllo e l’impugnazione delle decisioni relative alle iscrizioni e cancellazioni dagli albi dei giudici popolari sono affissi per dieci giorni all’albo pretorio on line del Comune, previa notizia tramite pubblico manifesto:
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gli elenchi dei Giudici Popolari, approvati da un’apposita Commissione, presieduta dal Presidente della Corte d’assise;
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gli albi permanenti dei giudici popolari con cui il Presidente del Tribunale approva definitivamente, previa controllo generale e decisione sui ricorsi presentati, gli atti dei Giudici Popolari a chiusura delle rispettive operazioni.